Quando il Presidente è vulnerabile – Cos’è l’impeachment?

Buongiorno a tutti, in questi giorni è successo e sta succedendo di tutto. Dalla fine prematura del Governo Conte, a dir la verità mai entrato in funzione, al Governo Cottarelli che non otterrà la fiducia delle Camere e quindi dovrà necessariamente lasciare la propria poltrona per preparare le elezioni che dovranno svolgersi il prima possibile (si parla addirittura di agosto/settembre). Girano, inoltre, delle indiscrezioni relative al ritorno sulla scena di Salvini, Di Maio con dei nuovi nomi per i dicasteri, così da guadagnarsi la benevolenza del Presidente della Repubblica, Mattarella.

Tutto questo “via vai” dal Quirinale ha reso la formazione del Governo un reality sul modello interessante del Grande Fratello, una sorta di show istituzionale che di certo non va a beneficio dei mercati, che con minacce velate (indecenti le dichiarazioni del Commissario europeo all’Economia) stanno monitorando la situazione italiana.

Ultima “trovata” di questo show è stato l’uso della parola “impeachment”, dal gergo americano. Chi ne ha parlato? Di Maio e Giorgia Meloni, dopo il veto del Presidente della Repubblica su Paolo Savona al Ministero dell’Economia. Ciò, secondo i leader di M5S e FdI, ha provocato una crisi democratica senza precedenti, non permettendo la formazione del governo giallo-verde e soprattutto mettendo in discussione la democraticità delle idee e delle votazioni del popolo sovrano a causa delle idee politiche di un Ministro.

Non entrando nel merito del perché, dei complotti e quant’altro, vista l’imparzialità che il mio ruolo da informatore mi impone. Mi limiterò soltanto a chiarire cosa sia l’impeachment e perché c’entra poco con il caso italiano.

“Premetto che Di Maio si è pubblicamente scusato con Sergio Mattarella per le sue esternazioni che, secondo la mia opinione, sono state dettate più dalla delusione del fallimento di un progetto, che per altri motivi”. 

Prima di tutto, bisogna precisare che il termine “impeachment”, indica un istituto giuridico anglosassone appartenente alla famiglia giuridica di “common law” (diritto consuetudinario), che trova le sue radici nella storia medievale inglese, che poi è stato esportato negli Stati Uniti, e codificato nel loro ordinamento giuridico.

Quindi è un istituto appartenente alla realtà politica americana, non italiana, e per ciò è un’espressione tecnicamente impropria. Perché è un’espressione appartenente ad una famiglia giuridica (common law) che non ha molto da condividere con la nostra (civil law, diritto continentale), tra le due esistono delle marcate differenze. Ad esempio, la tradizione continentale ha sempre considerato il sovrano, il detentore del potere, come un organo al di sopra degli altri. Negli ordinamenti di common law, soprattutto negli USA, la procedura di impeachment è disciplinata nell’art. 2 della Costituzione. Ed è prevista per i giudici e i funzionari dell’esecutivo accusati di aver illecitamente agito nel loro esercizio di funzioni.

Nel moderno Stato di Diritto, inaugurato con il riconoscimento di diritti di partecipazione politica, di responsabilità politica e quant’altro, questa intangibilità del detentore del potere sovrano è venuta meno. Infatti, nella Costituzione italiana del 1948, la responsabilità giuridica del Presidente della Repubblica è prevista nell’art. 90. Il dettato costituzionale dice al riguardo:

 

“Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”

 

Quindi, al Parlamento spetterebbe la messa in stato d’accusa (così si chiama in italiano) del Presidente della Repubblica, mentre la decisione definitiva è prerogativa della Corte Costituzionale in una composizione diversa dal solito.

Quali sono i reati presidenziali? Il primo comma cita testualmente l’immunità del PdR per gli “atti funzionali” e riconosce come reati gravi e imputabili al Presidente l’alto tradimento e l’attentato alla Costituzione. Qui, per comprendere il significato di tali reati bisogna ricorrere ad uno dei tanti commentari alla Costituzione:

“L’attentato alla Costituzione configura un comportamento doloso volto a sovvertire le istituzioni costituzionali (ad esempio il Colpo di Stato) o a violare gravemente la Costituzione, mentre l’alto tradimento attiene alla proiezione internazionale dello Stato, riguardando un comportamento del Presidente, anch’esso doloso”.

Ci tengo a sottolineare quanto sia indefinita la cornice di questa procedura. Bisogna valutare e muoversi attentamente sia nel sollevare “l’accusa” che nella procedura vera e propria. Quest’ultima ha inizio con il Presidente della Camera dei Deputati che deve raccogliere “i rapporti, i referti e le denunzie”, secondo la legge n. 219/1989, e li deve trasmettere al Comitato Parlamentare per i procedimenti d’accusa (legge cost. n. 1/1953).

Quest’ultimo è composto da componenti della Giunta del Senato e da quelli della Camera e si comporta come una sorta di Tribunale che svolge la propria attività nel tempo limite di cinque mesi.

Come tutti i Tribunali, alla fine delle indagini, il Comitato suddetto deve stilare una sorta di rapporto/relazione in cui, a seconda dei risultati, si devono dichiarare gli esiti: incompetenza (le accuse non configurano uno dei due reati di cui il PdR è accusabile), archiviazione (accusa verso il Presidente infondate) e, ovviamente, stato d’accusa. In quest’ultima, che ci interessa nel particolare, bisogna indicare le accuse stesse, motivandole con delle prove a supporto.

Vista la particolarità del processo, non può bastare la semplice maggioranza parlamentare per rimuovere il Presidente della Repubblica dal suo incarico. Ovviamente, è necessaria per deliberare lo stato d’accusa, ma non sufficiente per destituirlo. Quindi, nella terza eventualità sopra riportata, il Parlamento in seduta comune (Camera e Senato assieme) deve deliberare a maggioranza assoluta dei suoi membri (il famoso 51%). Dopo questa delibera gli atti verranno trasferiti alla Corte Costituzionale che giudicherà in una composizione inusuale: infatti ai 15 giudici di cui è composta si aggiungeranno 16 cittadini, i cosiddetti “giudici non togati”, aventi i requisiti per essere senatori (almeno 40 anni). I loro nomi sono estratti a sorte da una lista che il Parlamento compila ogni 9 anni (art. 135, 7 comma Cost). A questi si aggiungono dei soggetti rappresentanti l’accusa, (legge cost. 1/1953) eletti dal Parlamento in funzione di pubblico ministero.

In caso di condanna, il Presidente viene destituito dal suo incarico.

Ma ciò è mai successo nella storia repubblicana? La risposta è negativa.

Soltanto in tre casi, però, la procedura si è avvicinata all’avvio:

  • Per il Presidente Giovanni Leone, che nel 1976 fu accusato del coinvolgimento nello scandalo Lockheed e si dimise nel 1978. Archiviato.
  • Per Francesco Cossiga, sia nel 1991 per “Gladio”, sia nel 1992 per “aver snaturato il ruolo della Presidenza della Repubblica. Poi si dimise.
  • Per il Presidente Napolitano, recentemente, ma il procedimento sfiorò solo l’avvio.

Ma veniamo al dunque, se Di Maio non si fosse scusato, la messa in stato d’accusa sarebbe stata fattibile? Rivolgiamoci a chi ne capisce, ai costituzionalisti.

Secondo la maggioranza dei costituzionalisti non esisterebbero le possibilità che Mattarella possa essere ritenuto responsabile dei crimini sopra citati. Infatti molti sono concordi che il PdR abbia agito rispettando le prerogative dei Trattati Internazionali e alla Solidarietà Internazionale, a cui l’Italia costituzionalmente si deve attenere (art. 10 Cost. Principi Fondamentali) e rifacendosi all’art. 47 concernente la tutela della Repubblica dei risparmi degli Italiani.

Questa è l’opinione dei massimi costituzionalisti italiani i quali hanno espresso che se il provvedimento fosse uscito dalle aule parlamentari con la maggioranza assoluta sarebbe stato respinto dalla Corte, e quindi sarebbe stato archiviato.

Costituzionalmente il Presidente della Repubblica non sembrerebbe responsabile dei reati di cui all’art. 90 si parla. Ma è indubbio che alcune pressioni interne ed esterne abbiano agito sulla sua scelta di non concedere il Ministero dell’Economia a Paolo Savona, il quale ha anche sottolineato che non intendeva assolutamente uscire dall’Europa ma soltanto affermare il ruolo dell’Italia sullo scacchiere di Bruxelles.

Ovviamente queste sopra riportate sono soltanto ipotesi, ma che in un periodo così complicato della storia repubblicana possono assumere delle forme molto vicine alla realtà. E sicuramente le dichiarazioni d’oltralpe di colore franco-tedesco non aiutano a scacciare questi fantasmi che aleggiano attorno al Quirinale e Palazzo Chigi.

ildonatello

 

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