Legittima Difesa: Cosa c’è da sapere sulla nuova proposta di legge

Buonasera a tutti, come riportato in questi giorni nelle principali testate giornalistiche e nei telegiornali nazionali è stata votata alla Camera la proposta di legge che riformerebbe la legittima difesa, in particolar modo verrebbero tutelati coloro che in piena notte, sorprendendo un ladro in casa, userebbero una pistola per difendersi. Altre tutele poi nei confronti di coloro che stanno sostenendo spese processuali per essere stati accusati di omicidio nel tentativo di difendersi da brutti ceffi. Ma vediamo nel dettaglio la situazione. Buona lettura!

In attesa della votazione in Senato, la riforma dell’articolo 52 e 59 del Codice Penale ha superato con 225 voti favorevoli (e 166 contrari) il primo step alla Camera dei Deputati. Favorevoli alla modifica sono stati i rappresentanti del PD e di Alternativa Popolare (ex NCD), meno concordi invece sono stati Forza Italia, Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia e la Lega Nord. Secondo loro questa blanda proposta di legge è tutto fumo e niente arrosto e non risponde alle reali esigenze degli italiani.

Innanzitutto, bisogna dire che la proposta di legge fu presentata dal deputato di sinistra David Ermini e riguardava solo l’art. 59 del Codice Penale (quello sulla “circostanze del reato” di legittima difesa), proponendo di aumentare la tutela per coloro che si difendendo da un’aggressione in casa con un’arma posseduta legittimamente. Dunque vengono tutelati anche coloro che si difendono in preda alla paura o in preda a qualsiasi altro stato di alterazione emotiva. Per il deputato del PD, la nuova legge sarebbe servita a tutelare coloro che si sarebbero difesi in modo sproporzionato dopo aver subito un danno in casa. Non solo questa legge avrebbe dovuto tutelare coloro che avrebbero reagito in malo modo soprattutto se alterati dalla presenza di bambini, donne e anziani (o dal fatto che la faccenda sia avvenuta di notte).

La proposta di legge è stata poi modificata durante i lavori in aula, è stata ampliata per modificare direttamente l’art. 52 del Codice Penale, per considerare legittima la difesa in “reazione ad un’aggressione commessa in tempo di notte ovvero la reazione a seguito dell’introduzione nei luoghi con violenza alle persone o alle cose ovvero con minaccia o con inganno”. Questo particolare è il più discusso dell’intera legge perché tocca in modo diretto quell’articolo del Codice Penale che definisce i limiti della legittima difesa. Con le modifiche del testo non vengono meno i dettami di “proporzionalità tra l’offesa e la difesa” (come chiesto dalla Lega Nord), il fatto che la legittima difesa valga solo in caso di un’offesa che sia considerata e legalmente provata ingiusta e che non valga se invece se l’aggressore ha già desistito o sia in fuga.

Chi ha spinto molto per modificare la proposta è stato il partito Alternativa Popolare che inizialmente aveva cercato un accordo con Forza italia, trovando però il rifiuto di quest’ultimo poiché tale legge non soddisfa le reali esigenze degli italiani, parole di Silvio Berlusconi.

Infine la Camera ha deciso, approvando un emendamento proposto dal Partito Democratico, che lo Stato dovrà farsi carico delle spese processuali, compreso il compenso per gli avvocati, degli imputati a cui alla fine viene riconosciuta la legittima difesa.

Ma veniamo all’analisi vera a propria di questa mezza legge senza né capo e né coda.

Innanzitutto la riforma della Legge sulla legittima difesa attesa da quasi due anni e cosa si inventano gli onorevoli del PD e di Alternativa Popolare ?
L’ ampliamento della legittima difesa viene circoscritto alle ore notturne, e lasciando inalterata la valutazione del giudice riguardo il turbamento psichico della vittima. La maggioranza dei deputati che ha votato questa riforma, saprebbe spiegare da quale ora inizia la notte ?
Si applica lo stesso criterio del codice della strada per l’accensione dei fari (mezz’ora prima del tramonto e mezzora dopo l’alba) ? Oppure viene considerata un’ora uguale per tutta Italia con buona pace dei diversi orari del tramonto tra Est e Ovest del Paese , dei diversi periodi dell’anno, del l’ora legale e dell’ora solare? Morale dobbiamo aspettare la fatidica mezzanotte come Cenerentola per sapere se possiamo difendere la nostra proprietà i nostri congiunti, i nostri figli e nipoti, i nostri affetti più cari, se dobbiamo osservare se “il povero rapinatore” si trasforma da dottor Jekyll a mister Hyde ?
Chissà, aspettiamo l’epilogo della favola che ci racconteranno i deputati che hanno licenziato questo “fantasmagorico e meravigliosa legge” atta a difendere la nostra incolumità all’interno delle nostre abitazioni.

 

Vista la polemica che ha scatenato tale proposta tra i partiti, analizziamo la legge dal loro punto di vista:

Forza Italia: una sua possibile apertura è stata stoppata alla vigilia del voto, il 2 maggio, dal leader Silvio Berlusconi.”Purtroppo il Pd e le altre forze di maggioranza non hanno saputo – si legge in una nota – o voluto scrivere una legge che rispondesse davvero alle esigenze dei cittadini onesti, una legge in grado di tutelare le persone per bene, quando sono aggredite, quando vedono minacciata la propria incolumità, quella dei propri familiari, o i propri beni”, afferma Berlusconi. Sono diversi i punti su cui Forza Italia non è d’accordo:

  • Secondo Silvio Berlusconi con questa riforma si è invertito l’onere della prova. “Non si può chiedere alla vittima di dimostrare di essere una vittima”.
  • Aumenta la discrezionalità ai giudici. Per Forza Italia il testo approvato non dà una risposta al tema centrale del diritto alla difesa, “lascia alla discrezionalità dei giudici margini eccessivi”.

L’opposizione della Lega: il Carroccio ha sempre spinto per aprire sempre di più le maglie della legittima difesa. Per Salvini e i suoi deve sempre essere riconosciuta a chi sorprende un ladro nella propria casa e nel proprio ufficio. La Lega durante la trattativa politica sul provvedimento si è battuta per l’approvazione di un emendamento che introducesse la presunzione di proporzionalità tra offesa e difesa in molti casi. Per questo motivo nel momento dell’approvazione del testo alla Camera è stata dura la reazione della Lega: “Il Pd tutela i delinquenti e umilia le vittime”. Matteo Salvini è stato addirittura allontanato dalle tribune riservate al pubblico della Camera e accompagnato fuori, dopo che ha gridato “vergogna, vergogna”.

I Principali problemi di questa proposta di legge :

  • Concetto di “notte”;
  • Reazione : La norma vuole dare al magistrato uno strumento in più per valutare con un proscioglimento tutti quei casi limite che ora finiscono con una condanna per eccesso colposo di legittima difesa che sussiste quando c’è una reazione eccessiva. Non c’è volontà di commettere un reato ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa ed offesa configurandosi un’errata valutazione colposa della reazione difensiva.
  • Proporzionalità : Se si viola la proporzionalità si cade nell’articolo 55, che punisce l’eccesso colposo nell’utilizzo delle cause di giustificazione. Questo è comunque un “trattamento di favore” per chi eccede: la vittima di un furto che, eccedendo, uccida un ladro, invece di essere processato per omicidio volontario viene processato per omicidio colposo, punito meno severamente.

Ecco a voi il “nuovo” art. 59 :

Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui per errore ritenute inesistenti.

Le circostanze che aggravano la pena sono valutate a carico dell’agente soltanto se da lui conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti o attenuanti, queste non sono valutate contro o a favore di lui.

Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Il provvedimento va ad aggiungere un comma all’art. 59 in base al quale, nella legittima difesa domiciliare (di cui all’art. 52, secondo comma, c.p.), è sempre esclusa la colpa della persona legittimamente presente nel domicilio che usa un’arma legittimamente detenuta contro l’aggressore, se sussiste la simultanea presenza di due condizioni:

  • se l’errore è conseguenza di un grave turbamento psichico;
  • se tale turbamento è causato dalla persona contro cui è diretta la reazione.

Ecco l’articolo 52 del C.P. :

“Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Nei casi previsti dall’articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o la altrui incolumità:

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.

La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.

Nel 2006, durante il governo Berlusconi, sono stati introdotti i commi due e tre che prevedono la legittima difesa domiciliare (o legittima difesa allargata).

 

Credo di aver detto tutto, spero di essere stato chiaro. Chiedo scusa per l’eccessiva lunghezza ma su questo tema, che ha una certa importanza, bisogna chiarire molti aspetti, che richiedono più tempo e parole.

Il solito saluto

A voi allegato, la prima puntata della mia rubrica che affronta il tema della legittima difesa :

http://ildonatello.altervista.org/facciamochiarezzalegittimadifesa/