Facciamo Chiarezza in 5 Minuti (Rubrica Settimanale) – L’Apologia di Fascismo è reato?

Salve a tutti, oggi parleremo di un altro argomento molto discusso e molto interessante : l’apologia di fascismo. Come tutti ben sappiamo il Fascismo fu un movimento rivoluzionario, trasformatosi in dittatura, che si sviluppò in Italia dal 1919 (Fasci di Combattimento) fino alla fine della II Guerra Mondiale (con la caduta della RSI).

PUNTATA NUMERO 2 : L’APOLOGIA DI FASCISMO E’ REATO?

Dopo la fine della guerra, l’Italia si affrettò a proibire la rinascita di un altro movimento come il Fascismo, stabilendo nella XII Disposizione Transitoria e Finale :
“È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista. In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”.

Dunque, come si legge dal I Comma, la RICOSTRUZIONE DEL PARTITO FASCISTA E’ VIETATA. Ma c’è differenza tra INNEGGIARE al Fascismo e RIORGANIZZARE IL PARTITO. Ci viene in aiuto la legge n.645/1952, detta “Legge Scelba” (legge del 20/06/1952) che sanzione chiunque : ” promuova od organizzi sotto qualsiasi forma,la costituzione di un’associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità di riorganizzazione del disciolto partito fascista oppure chiunque pubblicamente esalti esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche”.

Tutto bene fin ora, c’è la disposizione che nega la riorganizzazione del PNF e una legge che punisce con il carcere (fino a 6 anni) e con una multa tra i 200 e i 500 euro circa chiunque inneggi al Fascismo. In pratica è assodato che l’Apologia di Fascismo è reato!

Ma come sempre c’è un ostacolo : la LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE, cioè la sua conformità ai principi garantiti costituzionalmente. Infatti verso la legge 645 sono stati sollevate diverse questioni di legittimità costituzionale, poiché tale legge impedisce la LIBERTA’ DI ASSOCIAZIONE (art.18 Cost.) e DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO (art. 21 Cost.). Addirittura è stata sollevata l’illegittimità costituzionale dell’intera legge (che ha ben 11 articoli!)!
La Corte Costituzionale nel 1956 si espresse dicendo che il reato di apologia si configura quando vi è  “un’ esaltazione tale da ricondurre alla riorganizzazione di un nuovo partito fascista”. Inoltre ritiene (ma non dimostra come) non lesi i diritti sopracitati.

In pratica non è stato risolto niente!

Ricapitolando :

In Italia abbiamo una legge, la 645/1952, chiamata “legge Scelba” che definisce il reato di Apologia del Fascismo.  Questa legge però ha creato una “non certezza” della pena (e della legge) e dopo ben 65 anni non si è ancora riusciti a fare chiarezza sulla situazione!

La legge è anticostituzionale o non è anticostituzionale? Chi inneggia al Fascismo è punibile o no?

Ad oggi, in pratica, nessuno è punibile. Infatti nessun giudice, a rigor di legge, potrebbe punire chi si trova in “Apologia di Fascismo” poiché qualsiasi avvocato potrebbe appellarsi all’incostituzionalità della legge Scelba!

Un ulteriore elemento di discussione è il caso del MOVIMENTO FASCISMO E LIBERTA’, movimento politico fondato nel 1991 che ha affrontato decine e decine di processi per APOLOGIA DI FASCISMO, ma ne è USCITO SEMPRE PULITO, perché “IL FATTO NON SUSSISTE”
Allora cosa significa sta benedetta APOLOGIA DI FASCISMO?!

Ecco qui l’ennesima lacuna del sistema legislativo italiano.

Buona serata!

ildonatello 04/04/2017

Se vi siete persi la prima puntata di questa rubrica, non disperatevi è qui : http://ildonatello.altervista.org/facciamochiarezzalegittimadifesa/